Torna indietro
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
SCHEDA DATI TRASPARENZA REDDITI ANNO 2017-AMMINISTRAZIONE SINDACO DARIO DE LUCA.
REDDITI 2016 PEPE P.
REDDITI 2015 PEPE P.
REDDITI ANNO 2016 CUOCO L.
REDDITI ANNO 2016 FAGGELLA.
REDDITI ANNO 2016 PERCOCO.
REDDITI ANNO 2015 PERCOCO.
REDDITI SANTARSIERO ANNO 2016.
SCHEDA DATI TRASPARENZA PACE F. ANNO 2016.
dichiarazioni della situazione reddituale e patrimoniale dei Consiglieri per anno 2018 redditi 2017 consiliatura DE LUCA
redditi anno 2018 Andretta Bianca
redditi anno 2018 Blasi Angela
redditi anno 2018 Campagna Pietro
redditi 2018 Cannizzaro Michele
redditi anno 2018 Caporaso Gianluca
redditi anno 2018 Carretta Gianpaolo
redditi anno 2018 Fanelli Francesco
redditi anno 2018 Fellone Valentino Lucio
redditi anno 2018 Flore Francesco
redditi anno 2018 Galella Alessandro
redditi anno 2018 Giannizzari Savino
redditi anno 2018 Giuzio Giuseppe
redditi anno 2018 Guarente Mario
redditi 2018 Iudicello Giampiero
redditi anno 2018 Lofrano Vincenzo
redditi anno 2018 Lovallo Nicola
redditi anno 2018 Meccarello Gianluca
redditi 2018 Nardiello Gerardo
redditi anno 2018 Morlino Franco
redditi anno 2018 Pesarini Antonio
redditi anno 2018 Petrone Luigi
redditi anno 2018 Picerno Fernando Fortunato
redditi anno 2018 Rotunno Vittoria Tiziana
redditi anno 2018 Sagarese Alessandra
redditi anno 2018 Scarano Felice
redditi anno 2018 Summa Rocco Donato
redditi anno 2018 Telesca Vincenzo
redditi anno 2018 Vigilante Antonio