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Art. 13 Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Redditi derivanti dai compensi della carica – ANNO 2020

SINDACO ED ASSESSORI

CONSIGLIERI

dichiarazioni della situazione reddituale e patrimoniale dei Consiglieri per anno 2018 redditi 2017 consiliatura DE LUCA

redditi anno 2018 Andretta Bianca

redditi anno 2018 Blasi Angela

redditi anno 2018 Calò Pietro

redditi anno 2018 Campagna Pietro

redditi 2018 Cannizzaro Michele

redditi anno 2018 Caporaso Gianluca

redditi anno 2018 Carretta Gianpaolo

redditi anno 2018 Fanelli Francesco

redditi anno 2018 Fellone Valentino Lucio

redditi anno 2018 Flore Francesco

redditi anno 2018 Galella Alessandro

redditi anno 2018 Giannizzari Savino

redditi anno 2018 Giuzio Giuseppe

redditi anno 2018 Guarente Mario

redditi 2018 Iudicello Giampiero

redditi anno 2018 Lofrano Vincenzo

redditi anno 2018 Lovallo Nicola

redditi anno 2018 Meccarello Gianluca

redditi 2018 Nardiello Gerardo

redditi anno 2018 Nolé Donato

redditi anno 2018 Morlino Franco

redditi  anno 2018 Pace Donato

redditi anno 2018 Pesarini Antonio

redditi anno 2018 Petrone Luigi

redditi anno 2018 Picerno Fernando Fortunato

redditi  anno 2018 Rotunno Vittoria Tiziana

redditi anno 2018 Sagarese Alessandra

redditi  anno 2018 Scarano Felice

redditi  anno 2018 Sileo Lucia

redditi  anno 2018 Summa Rocco Donato

redditi  anno 2018 Telesca Vincenzo

redditi anno 2018 Vigilante Antonio